REGOLAMENTO INTERNO PROGETTO DI ACCOGLIENZA 

             1. L’Associazione “I Nuovi Confini Onlus” non si occupa di adozioni. L’obiettivo di tale progetto d’accoglienza dei minori è l’affidamento temporaneo al fine sociale e terapeutico, legato strettamente ai criteri disposti dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. I minori presi in considerazione sono proposti dall’Istituto di provenienza e dalle famiglie in situazioni disagiate e secondo programmi di accoglienza devono essere svolti con il solo fine di aiuto umanitario in una logica altruista, senza fini di lucro o di interessi di qualsiasi natura.

            2. L'Associazione, nell'intento di agevolare e consolidare la socializzazione ed il costruttivo scambio culturale tra le famiglie italiane ed i minori stranieri, predilige il rientro del minore in Italia presso la stessa famiglia. Indipendentemente dalla volontà della famiglia ospitante, per tutti i bambini che vengono ospitati viene comunque programmato il rientro pluriennale in Italia fino all'età consentita in base ai regolamenti interni e alle leggi italiane e del Paese di provenienza. Ogni minore può ritornare presso la stessa famiglia negli anni successivi, a meno che vi siano indisponibilità, rinunce, o cause di forza maggiore che impediscano alla famiglia di aderire ai futuri progetti di accoglienza. In questo caso il minore, salvo motivi ostativi, potrà essere affidato ad altra famiglia.

 

            3. I progetti di accoglienza dell’Associazione prevedono due viaggi all’anno. La durata e l’articolazione degli stessi è subordinata a quanto previsto dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ed alle esigenze degli Istituti di provenienza dei minori e loro famiglie. Le date di inizio e fine del progetto, la somma della quota beneficiaria dell’adesione al progetto sono il risultato di molte variabili, per questo si invita la famiglia che aderisce al progetto di accoglienza a non effettuare soggiorni di vacanza a ridosso dei giorni di arrivo o di partenza dei minori comunicati al momento dell’adesione al progetto.

 

            4. Ogni gruppo di minori giunge in Italia con uno o più accompagnatori, e questa è una condizione imprescindibile. Il Presidente dell’Associazione e l’accompagnatore svolgono un compito di controllo. La reperibilità gli stessi è garantita da un telefono cellulare. Il responsabile del progetto e l’accompagnatore Capogruppo dovranno essere informati tempestivamente di qualsiasi problema.

 

            5. In ottemperanza a quanto disposto dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, é indispensabile mantenere un rapporto univoco con l’Istituto di provenienza e le famiglie di bambini all’Estero, sarà dunque il Direttivo dell’Associazione, a portare avanti eventuali richieste o altro che riguardi i bambini.

 

         6. La famiglia aderisce al progetto di ospitalità in pieno spirito di solidarietà, senza pregiudizi, con la massima attenzione e coerenza, nell’unico interesse di garantire al minore un sereno periodo di vacanza e di risanamento psico-fisico. Al fine di assicurare tale clima e di preparare la famiglia al ruolo che l’attende, la stessa ha l’obbligo di partecipare agli incontri formativi che l’Associazione predisporrà, almeno con la presenza di un familiare (a discrezione dell’Associazione)

 

            7. L’aderente al progetto di accoglienza:

a. Si impegna a partecipare alle riunioni informative con i responsabili e con psicologo del progetto (a discrezione dell’Associazione).

b. Si impegna a garantire la tutela del minore rispettando i suoi diritti relativi al pensiero, religione, diritto alla privacy ed incoraggiandone l’espressione creativa.

c. Diviene responsabile civile del minore durante il periodo di accoglienza, anche se l’Associazione

stipula una polizza assicurativa prevista dalla legge.

d. Si impegna ad accogliere personalmente il minore al momento dell’arrivo e di riaccompagnarlo al momento del rimpatrio nel luogo prefissato per arrivo/partenza.

e. Si impegna a garantire il rimpatrio entro i termini fissati dall’Associazione e che sono contenuti nel visto e nei Nulla Osta. In caso contrario l’Associazione si riterrà legittimata a costituirsi parte civile nella causa che tale contegno produrrà.

f. Si impegna a rendere partecipe il bambino ospitato alle manifestazioni collettive (a discrezione dell’Associazione).

g. Una volta sottoscritta la Scheda di Adesione, l’aderente si impegna a non recedere dal progetto di accoglienza se non per gravi motivi. Nel caso in cui l’Aderente al progetto di accoglienza receda dall’impegno sarà facoltà dell’Associazione richiedere il rimborso delle spese necessarie al sostentamento del minore per il tutto il restante periodo di soggiorno in Italia, e l’aderente al progetto di accoglienza si impegna a rimborsarle all’Associazione dietro semplice richiesta. Come non sono restituibili le quote dell’adesione nel caso della recessione dal progetto.

e. Si impegna, inoltre, a iscrivere il minore in tempo massimo di tre giorni dal suo arrivo al sistema sanitario nazionale per garantire il diritto di assistenza medica durante tutto il soggiorno  

            8. L’associazione non acconsente a che il minore si rechi all’estero al seguito della famiglia ospitante per tutta la durata del progetto di accoglienza. Tuttavia il Consiglio Direttivo si riserva di valutare singoli casi.

 

            9. Per favorire eventuali controlli delle autorità, è indispensabile che l’aderente al progetto sia sempre reperibile, ovunque si trovi.

 

            10. Non sono consentiti pernottamenti presso nuclei familiari non aderenti al progetto.

 

           11. Nell’esclusivo interesse del minore ospitato, è facoltà dell’Associazione provvedere ad una diversa sistemazione del minore, in caso di evidenti disagi che possano turbare il periodo di accoglienza, indipendentemente dai motivi che causano il disagio.

 

        12. Riguardo alle richieste di adesione di single sarà prerogativa del Consiglio Direttivo dell’Associazione valutare ogni caso in base al tessuto familiare in cui il minore si troverebbe a vivere prima di deciderne l’ammissione al progetto.

 

         13. L’Associazione trasmette al proprio referente ucraino le preferenze indicate dalle famiglia nella scheda di adesione al progetto, ma non può in alcun modo influire sulla lista dei minori proposti dal referente estero.

 

        14. Non è possibile sottoporre il minore ad esami di tipo invasivo (analisi, prelievi, cure dentali, ecc.). Tali esami e/o visite specialistiche possono essere effettuate al minore solo in caso di effettiva necessità, e sempre e comunque, previa autorizzazione dell’Istituto o dai genitori di provenienza in accordo con il Presidente dell’Associazione partner ucraina che è tutore temporaneo del minore durante il periodo di permanenza in Italia. In caso di necessità va quindi rispettata la seguente prassi: informare tempestivamente il responsabile del progetto e l’accompagnatore, che si faranno portavoce presso il Presidente dell’Associazione partner, che a sua volta contatterà l’Istituto o la famiglia di provenienza chiedendo autorizzazione a procedere. L’Associazione declina ogni responsabilità derivante da iniziative che l’aderente dovesse prendere in autonomia rispetto alla prassi sopraindicata.

 

            15. Per quanto non espresso nel presente regolamento si prenda atto che la famiglia deve farsi parte diligente ed informarsi presso l’Associazione.                                 
                                                                                                    La Presidente  dell'Associazione                                                                                                                               Dynnichenko Yuliya